Saldi di fine stagione, vendite promozionali, vendite di liquidazione
Saldi di fine stagione
- non sono soggetti a comunicazione;
- saldi invernali: si svolgono a partire dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;
- saldi estivi: hanno inizio dal primo sabato di luglio;
- durata massima: 60 giorni;
- le vetrofanie che pubblicizzano l'iniziativa devono essere autorizzate dall'Ufficio Affissioni dell'Unione.
Vendite promozionali
- non sono soggette a comunicazione;
- non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi dei saldi di fine stagione per seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;
- durata: periodi limitati ma rinnovabili all'infinito;
- le vetrofanie che pubblicizzano l'iniziativa devono essere autorizzate dall'Ufficio Affissioni dell'Unione.
Vendite di liquidazione
- devono essere comunicate almeno 15 giorni prima, tramite la modulistica nella piattaforma suapER;
- si svolgono in caso di: chiusura, cessione, rinnovo locali, trasferimento sede del negozio;
- durata massima.
13 settimane per cessazione attività e cessione dell'azienda
6 settimane per rinnovo locali (vietato in dicembre) e trasferimento sede (il trasferimento deve avvenire entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione
- le vetrofanie che pubblicizzano l'iniziativa devono essere autorizzate dall'Ufficio Affissioni dell'Unione
Si evidenzia che: in tutti i casi deve essere indicato il prezzo normale non scontato, la percentuale di sconto ed il prezzo finale di vendita