Sanzioni: pagamento ridotto del 30%
Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Modifica dell' art. 202 del Codice della Strada (Pagamento in misura ridotta.)
La normativa prevede una riduzione del 30 per cento dell' importo dovuto come sanzione pecuniaria se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della multa.
Per il calcolo corretto del periodo dei 5 giorni si ricorda che non si conta il giorno della della contestazione o notificazione e che i giorni festivi vanno conteggiati ma, se il termine scade in un giorno festivo, la scadenza viene portata al primo giorno feriale utile (es: violazione elevata sabato 20 dicembre: il giorno 20 non si calcola e i 5 giorni scadono il 25 dicembre che è festivo, il 26 idem pertanto il giorno ultimo utile per il pagamento in misura ridotta del 30% sarà il 27 dicembre.)
Casi in cui non è applicabile :
- Tutte le violazioni al Codice della Strada per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito
- Tutte le violazioni al Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo
- Tutte le violazioni al Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
N.B. La riduzione non si applica in caso di ricorso al Prefetto o di opposizione al Giudice di Pace