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Entrano in vigore anche a Sassuolo, come nelle restanti realtà appartenenti al Pair 2030, le nuove misure per la gestione della qualità dell’aria.
Lo stabilisce l’ordinanza n°64 del 29 febbraio firmata dal Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.
Dal 1.3.2024 al 31.3.2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, nell’area individuata divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore:
- veicoli alimentati a benzina pre euro, euro 1 e euro 2;
- veicoli diesel e diesel dual fuel pre euro, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4;
- ciclomotori e motocicli pre euro e euro 1;
- veicoli benzina-metano e benzina-gpl pre euro e euro 1.
Le domeniche 3.3.2024, 10.03.2024, 17.3.2024 e 24.3.2024 sono domeniche ecologiche, pertanto nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell’area individuata, è fatto divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al precedente punto e dei veicoli diesel e diesel dual fuel euro 5.
Le restrizioni della circolazione trovano applicazione all’interno dell’area del centro abitato di Sassuolo come approvata con D.G.C. n. 167/2016, delimitata esternamente come segue:
Viale Palestro, Circonvallazione sud-ovest, Circonvallazione sud, Circonvallazione sud-est, Circonvallazione nord-est (tratto compreso tra via Braida e via Verrazzano), Via Verrazzano (tratto compreso tra Circonvallazione sud-est e via Radici in Piano), via Radici in Piano (tratto compreso tra Via Verrazzano e via Radici in Monte) e via Radici in Monte (il perimetro tra via Radici in Monte e via Radici in Piano si raccorda tramite via Stazione e via Marconi, per questo motivo escluse dalle vie oggetto di divieto).
Le vie oggetto di divieto di circolazione sono evidenziate in arancione e le vie costituenti il perimetro sono escluse dal divieto.
L’adozione delle seguenti misure emergenziali su tutto il territorio comunale qualora, nel periodo dal 1.3.2024 al 31.3.2024, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzi, nell’ambito territoriale della Provincia di Modena, la previsione di superamento del valore limite giornaliero di PM10 per tre giorni consecutivi:
ampliamento delle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1), nell’area individuata al punto 3), con il divieto di circolazione anche per tutti i veicoli DIESEL e DIESEL DUAL FUEL EURO 5;
divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe “4 stelle”;
divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con: interramento immediato dei liquami, iniezione diretta al suolo, fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione; spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe; su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi; iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.
Dal 1.3.2024 alla fine della stagione termica (15.4.2024 salvo proroghe), su tutto il territorio comunale, è fatto obbligo di abbassare la temperatura negli ambienti riscaldati di 1°C fino al limite massimo di: 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, a uffici ed assimilabili, ad attività ricreative e di culto ed assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili, ad attività sportive; 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili.
Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali, le cliniche, le case di cura e assimilabili, gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
Dal 1.3.2024 al 31.3.2024, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’Amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Dal 1.3.2024 al 31.3.2024, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006. E’ fatta deroga al presente divieto: sempre a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria; per soli due giorni complessivi nei mesi di ottobre e marzo nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
Le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportati nell’allegato 2 alla D.G.R. n.189/2021.
Dal 1.3.2024 al 31.3.2024, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro): nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; nei generatori di calore di cui all’art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”, così come definita nell’Allegato 1 del citato D.M. .
Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.
Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle o superiori) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.
Tutto l’anno, ai sensi dell’art.21 del PAIR 2030, è fatto obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.
Tutto l’anno, ai sensi dell’art. 22 del PAIR 2030, è fatto divieto di installazione di nuovi generatori di calore a biomassa per uso civile di classe di prestazione emissiva inferiore alle “5 stelle”.
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Ultimo aggiornamento: 01-03-2024, 11:48