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È stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio, l’ordinanza n°185 del 2 luglio a firma del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini che ha ad oggetto “Sorveglianza e controllo della West Nile Disease: adozione sul territorio comunale di interventi straordinari preventivi ai fini del contenimento della diffusione di Culex Pipiens (zanzara comune) vettore del virus”.
A seguito di un caso di positività da West Nile riscontrato nelle scorse settimane a Medolla, in base al piano regionale tutti i comuni il cui territorio si estende nelle zone di pianura o pedecollinari rientrano ora in un livello di rischio 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata), comportando la messa in atto di interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell’infezione nell’uomo e negli equini. Con un livello di rischio 2, il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi 2024 prevede quanto segue:
- i soggetti (pubblici o privati) gestori di manifestazioni che comportano il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto, non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, effettuano interventi straordinari preventivi con adulticidi a cadenza settimanale per l’intera durata della manifestazione;
- i soggetti (pubblici o privati) gestori di manifestazioni che comportano il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto, già interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, effettuano un primo intervento straordinario con adulticida e possono sostituire i successivi interventi adulticidi svolgendo interventi larvicidi porta a porta in una fascia di rispetto di 200 metri intorno all’area della manifestazione. Questo intervento va ripetuto ogni 20 giorni fino alla fine della manifestazione.
Per questo motivo, l’Ordinanza n°185 del 2 luglio impone:
1) A tutti soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono manifestazioni/eventi che comportino la presenza di molte persone (numero partecipanti previsto superiore a 200), nelle ore serali e notturne (dalle ore 20:00 alle ore 06:00), in aree verdi private di effettuare trattamenti straordinari adulticidi a cadenza settimanale per l’intera durata della manifestazione.
2) Il presente provvedimento non si attua qualora la manifestazione/evento sia organizzata in aree verdi private interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi e la valutazione delle condizioni ecologiche di contesto fatta dal Dipartimento di Sanità Pubblica consenta di non effettuare l’intervento straordinario adulticida.
3) Gli interventi adulticidi di cui ai punti 1) devono essere attuati secondo le modalità indicate dalle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link https://zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici.
Tali trattamenti dovranno pertanto essere effettuati:
a) avvalendosi di ditta specializzata nell’esecuzione di interventi di disinfestazione con adulticidi;
b) almeno 48 ore prima della data prevista per la manifestazione/evento, in orario notturno, in aree ben delimitate ed interdette a persone e animali per tutta la durata delle 48 ore, da segnalare con apposita cartellonistica;
c) avendo cura di non interessare durante il trattamento colture alimentari (orti), aree gioco o arredi. In alternativa è possibile utilizzare teli di copertura per evitare il contatto con i prodotti adulticidi oppure è necessario lavare giochi e arredi prima del loro riutilizzo ed evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni dopo il trattamento stesso, avendo cura di lavarla preventivamente;
d) con un intervallo minimo di 7 giorni fra un trattamento e l’altro nei casi in cui presso la stessa area siano programmati più manifestazioni/eventi consecutivi.
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Ultimo aggiornamento: 03-07-2024, 11:53